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COMUNICATO STAMPA       Firenze, 23.1.’09

 

GUAI TAV IN PILLOLE

stralci della requisitoria

che i Pubblici Ministeri Gianni Tei e Giulio Monferini

hanno pronunciato al processo in corso presso il Tribunale di Firenze

a carico dei costruttori della TAV fra Firenze e Bologna

 

 

Ventunesima puntata:

“Non pare esportabile un progetto che viola

uno dei principi contenuti nel Trattato della Comunità Europea”

 

 

TRIBUNALE DI FIRENZE

SEZIONE MONOCRATICA

 

DOTT. ALESSANDRO NENCINI        Giudice

 

Procedimento penale n. 535/04 R.G.

 

Udienza del 10 aprile 2008

 

 

Requisitoria del Pubblico Ministero dott. Gianni Tei

[Stralcio n. 21]

 

 

“È DA PROVARE CHE UN GEOLOGO SI ARRISCHI A VALIDARE UN PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UNA CASA PRIVATA SE NON È TRANQUILLO SU QUELLO CHE POTRÀ ACCADERE. [...] FORSE DOBBIAMO CONCLUDERE CHE NEL REALIZZARE OPERE PUBBLICHE SI POSSA ESSERE PIÙ “SPORTIVI”, SI POSSA OSARE DI PIÙ?”.

 

 

7) ... SALVO L’IMPREVEDIBILE, PERCHÈ LA GEOLOGIA NON È UNA SCIENZA ESATTA (E IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE?).

 

 

Quindi, secondo CAVET, tutto previsto e comunque mitigato.

Salvo l’imprevisto però, è ovvio.

Gli impatti imprevisti ammessi da CAVET (v. test. Bollettinari) sono:

-        gli impatti sui fiumi (le previsioni, abbiamo visto quanto poi azzeccate, citavano comunque solo il Carza e Carlone);

-        la sorgente Castelvecchio;

-        Casa d’Erci, che si è seccata in due ore invece che in un anno e mezzo;

-        la sorgente La Rocca.

Impatti imprevedibili fino ad un certo punto, diciamo noi … perché, abbiamo già detto, c’è chi li aveva previsti, e rimandiamo a Rubellini. Già il gruppo di lavoro della Regione nel ’95, di cui faceva parte Rubellini, aveva avvisato che doveva essere approfondito il tema degli impatti sui corsi d’acqua. [...] Ma CAVET, per bocca di Celico, ci dice “Che volete da noi. Non sapete che l‘idrogeologia non è una scienza esatta? Che vi è la chiara impossibilità di effettuare previsioni certe?” (Cap. 2.1.2 della CT di Celico).

Ora, se il dr. Celico si fosse fermato qui, si sarebbe potuto anche sorvolare, visto che l’assunto difensivo certo non sconvolge chi di mestiere fa i processi e in mille occasioni si è trovato a valutare fatti non rapportabili a scienze esatte, come la psichiatria, la grafologia, la ricostruzione dinamica di incidenti stradali, la medicina, la psicologia, ecc. ecc. E non avremmo certo perso tempo a spiegare l’ovvio, ovvero che gli imputati non sono stati certamente chiamati in giudizio per non essersi dotati di una sfera di cristallo dell’ultimo tipo.

Ma il dr. Celico si spinge oltre.

Si spinge fino a sostenere la bontà del metodo usato da CAVET nello scavo delle gallerie per, come dice lui, successive approssimazioni, che, dice, “non è un’invenzione di comodo”, ma “...un’accorta ed oculata metodologia di indagine” (pg. 57).

 

Vediamo perché siano giuridicamente inaccettabili gli assunti del dr. Celico.

 

Il dr. Celico introduce il concetto di sorpresa geologica citando l’art. 1664, II comma, del Codice civile richiamato a suo tempo dall’art. 25 della legge n. 109/94, oggi sostituito dall’art. 132 del D.lgs. 163/2006. La cosa è interessante, fa un bell’assist Celico, la sorpresa geologica nella disciplina di settore delle opere pubbliche è citata tra le cause che legittimano le “varianti in corso d’opera”.

“Art. 132. Varianti in corso d’opera (artt. 19, comma 1-ter, e 25, legge n. 109/1994).

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;

e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali”.

Nel ribadire il divieto delle varianti in corso d’opera la legislazione fa salvi cinque casi, di cui quattro connessi ad eventi imprevedibili, quali ad esempio la modifica della legislazione e la sorpresa geologica.

Quindi cosa si desume? Si desume la conferma di ciò che questa Procura ha sempre sostenuto. Non stiamo celebrando un processo per un delitto colposo, per un difetto di “previsione”, ma l’opposto, ovvero un processo per dolo, perché, una volta conseguita la consapevolezza degli effetti del progetto esecutivo redatto non ci si è attivati - anche e proprio con varianti in corso d’opera - per elidere gli effetti devastanti di ciò che si andava a fare.

Quindi, seguendo il ragionamento del dr. Celico, e condiviso il concetto che la idrogeologia non sia una scienza esatta, non è accettabile che da questa affermazione se ne possa trarre come corollario il fatto che tutto è permesso e che qualsiasi conseguenza negativa debba essere gioco forza accettata e subita.

[...]

Ripetiamo: la legge considera errore o omissione anche l’inadeguata valutazione dello stato di fatto. E allora può essere una esimente sostenere che la idrogeologia non è una scienza esatta? Riteniamo di no se ci ricordiamo tutte le fasi che ci hanno portato ai danni per cui oggi si è celebrato questo processo.

Ricordiamoci che siamo partiti da una relazione Broili, citata dal dr. Celico come esempio di ottimo lavoro previsionale, che attesta che per ben 21 chilometri di tracciato CAVET non ha nessuna informazione riguardati pozzi e sorgenti. Ribadiamo. CAVET non sapeva nulla, per inefficienza propria, di cosa avrebbe incontrato per 21 chilometri, ma questo ha poco a che fare con la questione che l’idrogeologia non è una scienza esatta.

 

Se la geologia poi non è una scienza esatta, non deve allora operare il principio di precauzione?

La domanda è già stata già posta in sede dibattimentale al dr. Bollettinari che ha dato una certa risposta che continuiamo a non ritenere convincente.

È da provare che un geologo si arrischi a validare un progetto per la costruzione di una casa privata se non è tranquillo su quello che potrà accadere, così com’è da provare se quello stesso geologo ci mette la firma o meno se non è più che sicuro o se non ha preso tutte le precauzioni del caso. Forse dobbiamo concludere che nel realizzare opere pubbliche si possa essere più “sportivi”, si possa osare di più?

E poniamo nuovamente una domanda già posta. Non si dovrebbe operare sempre e comunque per il meglio nel massimo rispetto delle generazioni future, specialmente quando in gioco ci sono beni vitali e preziosi come l’acqua?

Il dr. Celico si è invece già risposto confermando la bontà del metodo sopra enunciato “della successiva approssimazione” e chiama a testimone l’intera comunità scientifica mondiale. Conclude infatti il Dr. Celico che dai lavori di scavo in galleria la Comunità scientifica ha tratto un grado di conoscenza scientifica che non era preesistente e dovuta proprio grazie all’esperienza effettuata nelle gallerie dell’Alta velocità ferroviaria (pg. 67). Citando il teste Mirri il prof. Celico ci rappresenta che tale esperienza ha permesso anche di organizzare numerosi “convegni ai quali hanno partecipato geologi di tutto il mondo, inclusi quelli della Cina, Giappone, USA e UE che ne hanno rimarcato l’interesse scientifico con molte domande e vivaci discussioni” (Pg. 71). La cosa non pare provi troppo a favore degli imputati. È come dire che oggi, grazie alle lavorazioni che hanno comportato l’utilizzo dell’amianto, gli scienziati e i medici hanno potuto organizzare molti convegni e ora sanno molto di più sul mesotelioma polmonare.

 

Quindi non dubito affatto della circostanza che si siano tenuti convegni sugli scavi dell’Alta Velocità nel Mugello, ma non diventano accettabili per questo motivo i riferimenti all’asserita legittimità - perché di questo stiamo parlando - di una metodologia per successive approssimazioni quali quelle concretamente poste in essere nel caso del Mugello.

E questo è il “principio di precauzione”. E non si pensi che il principio di precauzione sia una invenzione della Procura. Visto che stiamo trattando della realizzazione di una delle opere più imponenti di Italia realizzata da un consorzio formato da colossi dell’imprenditoria nazionale, ci si sarebbe aspettati che fossero questi stessi soggetti ad esigere da loro stessi un comportamento adeguato per poter competere anche sui mercati esteri, primi fra tutti quelli europei, ma così non è stato. Forse proprio perché non si è in grado di competere in mercati maturi quali quelli europei magari si ripiega su quello interno e su qualche altro mercato più arretrato.

Diciamo questo perché sembra davvero difficile ipotizzare che possa essere esportato in Europa un progetto come quello della tratta Firenze-Bologna che non viene appaltato in regime in concorrenza ed all’esito di una gara europea, che alla fine costerà il doppio se non di più del preventivato e che prevede lo smaltimento delle rocce da terra e da scavo in base ad una legge ad hoc per la quale la Repubblica Italiana è stata condannata proprio in sede europea.

E qui, tornando al tema che stiamo trattando, si deve evidenziare come il principio di precauzione, e insieme quello dell’azione preventiva, sono i principi che devono guidare, in modo prioritario, le scelte ambientali in Europa. E non è un auspicio, è norma di legge. Lo impone l’art. 174, par. 2, del Trattato della Comunità Europea: La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»”.

Testuale. E scusatemi se è poco. Cioè, non è la requisitoria del Pubblico Ministero: è un articolo del trattato della Comunità Europea.

Ecco dunque perché non pare esportabile un progetto che non rispetta proprio il principio di precauzione e che viola uno dei principi contenuti nel Trattato della Comunità Europea, e perché non convincono le teorie del prof. Celico e del dr. Bollettinari.

Il principio di precauzione è diritto positivo vigente. Ma c’è di più. Oggi, il principio di precauzione è diritto positivo vigente anche secondo l’ordinamento italiano. L’art. 3 ter del Decreto legislativo ambientale n. 152/2006, per come di recente modificato dal Decreto legislativo correttivo n. 4 del 16.1.08, testualmente recita: “La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell’articolo 174, comma II, del Trattato delle Unioni Europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”.

Finalmente in modo espresso anche nella legislazione italiana: ma solo come “repetita iuvant”, in quanto il principio era già vigente essendo, come detto, già contenuto del trattato della Comunità europea. Era principio giuridico consolidato, necessario corollario di uno stato di diritto che costituzionalmente tutela il paesaggio.

Più banalmente sembrerebbe anche solo un principio di buon senso, ma tant’è.

 

È sempre principio giuridico consolidato, in sede penale però, invece, il principio per cui, nel dubbio che si possa realizzare un evento, ci si debba astenere dal tenere la condotta che lo può cagionare. Comportarsi diversamente significa accettare che l’evento si realizzi e quindi doverne sopportare le debite conseguenze.

E allora credo che proprio sì, debba rispondere in sede penale chi non rispetti quella legge espressamente che ti dice che quando ti rendi conto che la cosa che stai facendo non corrisponde a ciò che hai progettato ti devi fermare, prenderne atto, e comportarti di conseguenza, approntando proprio quelle varianti necessarie in corso d’opera che ti permettano di agire come dovuto.

 

Chiudendo il cerchio faccio un esempio [...]. Una società farmaceutica vince l’appalto di un ministero della sanità e deve vaccinare 1000 bambini con un vaccino da lei prodotto. Non fa test antivaccinazione, si informa a malapena sulle allergie dei bambini, non informa i genitori dei rischi, e non acquisisce sottoscrizioni di un consenso informato. Comincia in corso d’opera, monitora qualche bambino qua e là, gli misura la febbre, e dopo 20 vaccinazioni ne muoiono 3. Alla prima famiglia un dottore le dice che è colpa di una malattia tropicale, della siccità. A un’altra le dice che forse il bambino non è morto, ma che tra cinque anni si riprenderà [...], fa mettere a verbale una dichiarazione [...] partecipa alle spese per il funerale [...].  Alla terza famiglia le dice che no, il fatto era imprevisto, e che la medicina non è una scienza esatta, che è vero. Quindi si continua con le vaccinazioni, si va avanti, dopo 1000 ne muoiono altri 47, per cui su 1000 bambini ne muoiono 50. Grazie a questa vaccinazione la Comunità scientifica internazionale fa vivaci e gremiti convegni [...],  sa tutto su questa malattia e sugli effetti collaterali del vaccino.

E io come Pubblico Ministero non dovrei fare un processo a questa società farmaceutica? [...]  No, io procedo per omicidio volontario e chiederei la condanna di questi soggetti.

 

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