Associazione di volontariato Idra

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COMUNICATO STAMPA Firenze, 9.7.’02

Incostituzionale la normativa vigente

in materia di tutela assicurativa.

Una sentenza della Corte Costituzionale estende finalmente questo tipo di tutela ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali. Rilevate dalla Consulta nella normativa vigente ben 5 violazioni della Carta fondamentale della Repubblica.

Risolto il caso del minatore TAV Aldo Laino, rappresentante sindacale dei lavoratori CAVET del Carlone (Firenze), vittima di un grave incidente stradale al rientro in cantiere dopo un incontro con l’azienda.

La notizia è stata fornita all’associazione di volontariato Idra durante l’incontro, promosso dalla Prefettura di Firenze, con la direttrice vicaria dell’INAIL Silvana Randazzo.

 

E’ giusto e razionale escludere dalla tutela assicurativa proprio i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, quando abbiano a subire infortuni, incidenti o menomazioni nel corso delle attività legate alla difesa sindacale dei diritti dei propri compagni di lavoro?

Il quesito parrebbe ozioso, se non fosse che fino a ieri (per l’esattezza, fino al 10 maggio 2002, quando è stata depositata in Cancelleria la sentenza n. 171 della Corte Costituzionale) i lavoratori RSU come Aldo Laino, minatore nel cantiere TAV del Carlone, pur subendo gravi incidenti stradali in itinere (durante uno spostamento necessario all’esercizio dell’attività sindacale), non si vedevano riconosciuta alcuna tutela sul piano assicurativo.

Un caso clamoroso, quello di Aldo Laino, che aveva sollevato la valenza nazionale della questione (tutti gli RSU d’Italia sono stati assoggettati, fino alla sentenza appena depositata, a questo tipo di normativa) attraverso uno sciopero della fame condotto con coraggio e determinazione un anno fa, nel luglio 2001, davanti all’ingresso della Prefettura di Firenze.

Nonostante l’appoggio diretto di Idra e di Medicina Democratica, che in quell’occasione condivisero a staffetta l’iniziativa del minatore calabrese, l’interessamento dei sindacati confederali fiorentini apparve più nominale che reale. Nessuna iniziativa legislativa è stata del resto mai attivata dai parlamentari toscani contattati e informati del caso da Medicina Democratica e da Idra.

Alla fine il nodo è stato sciolto dalla Corte Costituzionale.

La Consulta ha emesso una sentenza che possiamo definire storica, esprimendo un giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 9 del dPR 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 2000 dal tribunale di Siena in un procedimento civile tra UST-CISL di Siena e INAIL.

Il caso in specie riguarda lavoratori collocati in aspettativa e svolgenti presso il sindacato un’attività protetta in quanto rischiosa. Dalle motivazioni della sentenza si ricava che essa sancisce il diritto alla tutela assicurativa anche per chi svolge attività sindacale: il dispositivo può e deve applicarsi al caso di chi, come Aldo Laino, abbia subito un incidente mentre svolgeva attività sindacale in quanto RSU, lavoratore attivo e al tempo stesso rappresentante unitario.

L’associazione Idra ha preso atto con grande soddisfazione della notizia e della documentazione fornite dalla dott.ssa Randazzo in occasione dell’incontro promosso dalla Prefettura di Firenze – lo scorso 19 giugno - con l’associazione di volontariato fiorentina. La dott. ssa Randazzo ha cortesemente fornito copia dell’atto, che – come ogni sentenza della Consulta – ha efficacia erga omnes, nei confronti di tutti i cittadini. Idra l’ha immediatamente trasmesso all’RSU Aldo Laino perché possa ottenere la riapertura della pratica sul grave incidente subìto a giugno del 2000 mentre tornava al proprio cantiere del Carlone da un incontro sindacale con l’azienda CAVET a Pianoro (BO).

 

Dentro il dispositivo della sentenza

Secondo la Corte Costituzionale la normativa vigente vìola ben 5 articoli della Costituzione.

Dal giudice "la mancanza di tutela assicurativa (…) è considerata (…) in contrasto con l’art. 3 Cost., per la disuguaglianza di trattamento a fronte della tutela accordata ad altri lavoratori prestanti la propria attività in pari condizioni di rischio; con l’art. 2 Cost. per la lesione del diritto dell’individuo al pieno svolgimento della propria personalità nella forma dell’attività sindacale, e per la possibilità che l’assenza di copertura assicurativa ostacoli la scelta di impegno sindacale del lavoratore, con ulteriore violazione degli artt. 18 e 39 Cost.; con l’art. 38, comma 2, Cost., che garantisce alla generalizzata categoria dei lavoratori i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita anche in caso di infortunio" (sottolineatura nostra).

Dal testo della sentenza si deduce che anche l’INAIL, peraltro, aveva presentato una memoria a sostegno della dichiarazione di fondatezza della questione.

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